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Calore

Evoluzione normativa La contabilizzazione del calore

Il decreto legislativo 3 luglio 2014, n. 102 ha introdotto un quadro di misure per la promozione e il miglioramento dell’efficienza energetica che concorrono al conseguimento dell’obiettivo nazionale di risparmio energetico.

In tale decreto si dice testualmente “ e’ obbligatoria l’installazione entro il 31 dicembre 2016 da parte delle imprese di fornitura del servizio di contatori individuali per misurare l’effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare, nella misura in cui sia   tecnicamente   possibile, efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali. L’efficienza in termini di costi può essere valutata con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459. Eventuali casi di impossibilità tecnica alla installazione dei suddetti sistemi di contabilizzazione devono essere riportati in apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato;”

Quindi è in essere l’obbligo di installazione di contatori o in alternativa (in caso di impossibilità tecnica) sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuale a livello del singolo radiatore.

Pertanto gli amministratori di condominio non possono più effettuare la ripartizione dei costi sulla base dei soli millesimi ma devono invece essere calcolate sulla base delle suddette letture e suddivisi in prelievi volontari ed involontari di energia termica utile, costi generali per la manutenzione dell’impianto in linea con la norma UNI 10200.

Inoltre l’11 dicembre 2018 è stata pubblicata la normativa UE 2018/2002 che prevede:

Ai fini degli articoli 9 bis e 9 ter, i contatori e i contabilizzatori di calore installati dopo il 25 ottobre 2020 sono leggibili da remoto. Continuano ad applicarsi le condizioni di fattibilità tecnica ed efficienza in termini di costi di cui all’articolo 9 ter, paragrafo 1.

Entro il 1° gennaio 2027 si dotano della capacità di lettura da remoto i contatori e i contabilizzatori di calore sprovvisti di tale capacità ma che sono già installati o si sostituiscono con dispositivi leggibili da remoto, salvo laddove lo Stato membro dimostri che ciò non è efficiente in termini di costi.;

Quindi riassumendo esiste un obbligo di contabilizzazione di calore a livello di singolo appartamento e si va verso un obbligo di telelettura degli stessi contatori e contabilizzatori.

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